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08

giu

2011

Detrazione fiscale per prestazioni sanitarie effettuate da psicologi e psicoterapeuti

Il 13 maggio 2011 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa - ha emanato la circolare n. 20/E, in cui, a pagina 36, nel punto 5.15 – alla voce “Spese per sedute di psicoterapia”, viene precisato che le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta sono equiparate alle prestazioni sanitarie rese da un medico e, quindi, sono ammesse alla detrazione (art. 15 comma 1, lett. C) del TIUR senza prescrizione medica.

 

Segue la parte dell’articolo oggetto di interesse:

5.15 Spese per sedute di psicoterapia 

 D: Nell'elenco delle figure professionali e delle arti ausiliare riconosciute dal Ministero della Salute le figure del medico chirurgo, dell'odontoiatra, del veterinario, dello psicologo - psicoterapeuta e del farmacista sono riportate in una tabella distinta rispetto a quelle indicanti le figure professionali di cui al DM 29 marzo 2001. Si chiede di sapere se sia corretto ritenere appartenenti alla stessa categoria

professionale il medico chirurgo e lo psicologo, con la conseguenza che anche per le prestazioni rese da questi ultimi non sia necessario richiedere la prescrizione medica.

 

R: Il Ministero della Salute ritiene equiparabili, ai fini che in questa sede interessano, le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all'art. 15, comma ,1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione

medica.

 

 

 

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  • vwtax (2012-01-01 04:39:42)

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